Tipologie di società
Nel momento in cui si decide di costituire una società, è necessario capire prima, anche con l’aiuto del notaio, quale tipo di società risponde meglio alle proprie esigenze, sia sotto il profilo organizzativo, sia delle responsabilità e degli scopi da raggiungere.
Si distinguono le società di persone e le società di capitali.
Le società di persone non hanno personalità giuridica: delle obbligazioni della società rispondono anche i soci; quindi i debiti della società li pagano anche i soci (con alcune eccezioni previste dalla legge). Esistono:
- la società semplice (S.s.);
- la società in nome collettivo (S.n.c.);
- la società in accomandita semplice (S.a.s.).
Le società di capitali hanno personalità giuridica: delle obbligazioni della società risponde solo la società, non i soci. I debiti della società li paga solo la società, non i soci (con alcune eccezioni previste dalla legge). Esistono:
- le società per azioni (S.p.A.);
- le società in accomandita per azioni (S.a.p.a.);
- le società a responsabilità limitata (S.r.l.);
- le società a responsabilità limitata semplificata (S.r.ls.).
Anche le società cooperative hanno personalità giuridica: delle obbligazioni della società risponde solo la società, non i soci. i debiti della società li paga solo la società, non i soci (con alcune eccezioni previste dalla legge).
Le società di capitali possono svolgere, attraverso la costituzione di consorzi, anche attività consortile che consiste nella organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
La personalità giuridica si acquista con l'iscrizione da parte del notaio dell'atto pubblico costitutivo della società presso il Registro delle Imprese.
Come si costituisce una società
Nel 2000 è stato abolito il controllo del Tribunale (tecnicamente definita omologa) per la costituzione delle nuove società e di conseguenza il notaio, al quale è ora affidato il controllo di legalità preventivo, ne ha assunto la responsabilità. Dal 2000, dunque, una società di capitali, che fino ad allora necessitava di circa 150 giorni dalla sua costituzione alla sua effettiva operatività, oggi può essere operativa il giorno stesso dell’atto notarile o al massimo in pochi giorni. In Italia non esiste praticamente contenzioso in materia societaria. A ribadire la funzione di giustizia preventiva affidata al notaio in materia societaria è anche una recente norma di legge che prevede l’iscrizione immediata per gli atti societari predisposti dal notaio nel registro delle imprese, lasciando a quest’ultimo una verifica di “seconda istanza”.
Esistono varie tipologie di società per svolgere attività d’impresa: la scelta dipende non solo dalla natura e qualità dei soggetti che vogliono costituire la società ma anche dalle circostanze che ne possono determinare la nascita. Per questo è consigliabile rivolgersi per tempo al notaio, che potrà illustrare opportunità e conseguenze, anche in termini di rischi e responsabilità, che ciascun modello societario comporta.
Società di persone
Le società di persone sono:
- le società semplici (S.s.)
- le società in nome collettivo (S.n.c.)
- le società in accomandita semplice (S.a.s.)
Si tratta di società che non hanno personalità giuridica ed hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta, pertanto è prevista per i soci la responsabilità illimitata (oltre alla società, anche il socio risponde per le obbligazioni della società, dei debiti della società; risponde con tutto il suo patrimonio, con tutti i suoi beni, presenti e futuri ) e solidale (il creditore della società può, a sua scelta, rivolgersi ad uno qualsiasi dei soci illimitatamente responsabili e pretendere anche da lui solo l'adempimento dell'intera obbligazione) rispetto alle obbligazioni assunte dalla società, tranne per alcune eccezioni disciplinate dalla legge.
In generale, nelle società di persone ciascun socio:
- ha il potere di amministrare la società (salve le eccezioni previste dalla legge);
- non può trasferire la propria quota di partecipazione alla società senza il consenso degli altri soci, sia per atto tra vivi sia a causa di morte. In caso di successione gli eredi non hanno diritto di entrare a fare parte della società, ma hanno solo un diritto di credito pari al valore effettivo della quota societaria caduta in successione. (Perché possano entrare in società occorre il consenso dei soci della società, oltre naturalmente al consenso degli eredi stessi, a parte il caso della quota del socio accomandante). Sono ritenute legittime clausole di libera trasferibilità della quota per atto tra vivi, così come sono legittime clausole che regolamentino diversamente il trasferimento della quota in caso di successione: il notaio con la sua consulenza può aiutare ad elaborarle, nel rispetto della legge, in modo tale che possano effettivamente operare nel momento di necessità.
Società di capitali
Le società di capitali sono:
- la S.p.a. (società per azioni);
- la S.a.p.a. (società in accomandita per azioni);
- la S.r.l. (società a responsabilità limitata);
- la S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata)
Si tratta di organizzazioni di persone e mezzi per l’esercizio in comune di un’attività produttiva, dotate di piena autonomia patrimoniale: quindi, soltanto la società con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali. Il socio, pertanto, ha una responsabilità limitata al capitale conferito, non assumendo alcuna responsabilità personale, neanche sussidiaria, per le obbligazioni sociali (tranne i casi previsti dalla legge).
Il sistema delle società di capitali è stato profondamente riformato con l’obiettivo di accrescerne la competitività sui mercati interni ed internazionali. Per questo il centro della vita della società è stato spostato sull’autonomia privata, in particolare nella redazione dell’atto costitutivo e dello statuto, che ne regolano oltre che la nascita, anche lo svolgimento della sua futura attività.
Il socio non ha potere diretto di amministrazione e controllo della società, ma può esprimere il suo voto in assemblea e concorrere alla nomina degli amministratori e dei sindaci. Ciò non gli impedisce di essere nominato amministratore, assumendone la relativa responsabilità.
La società di capitali funziona attraverso la presenza di tre organi: l’assemblea, con una competenza limitata alle decisioni di maggior rilievo per l’ente, gli amministratori, a cui è demandata la gestione della società e l’attuazione dell’oggetto sociale, ed i sindaci, organo di controllo e di vigilanza sull’attività degli amministratori.
Start-up innovativa
La start-up innovativa è una società di capitali, che può costituirsi anche in forma cooperativa, che ha come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
A tal fine, tra l'altro, sono riconosciute:
- agevolazioni per la fase costitutiva;
- agevolazioni per la gestione dell’impresa;
- un sistema di deroghe alle norme in materia di riduzione per perdite;
- agevolazioni fiscali anche per chi vuole investire nella start-up innovativa;
- possibilità di avere rapporti di lavoro a termine
Per poter accedere ai benefici, la società deve avere determinati requisiti:
- deve avere sede principale in Italia o in uno Stato UE o EEA (spazio economico europeo) con sede produttiva o filiale in Italia;
- deve di regola non essere costituita da più di 60 mesi;
- deve non nascere da fusione, scissione o cessione di ramo di azienda;
ed avere determinate caratteristiche:
- le spese in ricerca e sviluppo devono essere maggiori o uguali al 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
- in alternativa deve avere almeno i 2/3 dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/3 di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata;
- in alternativa, deve avere almeno un brevetto o privativa industriale
Ed inoltre è soggetta a restrizioni nella distribuzione degli utili ovvero ad una limitazione del valore di produzione totale annuale a 5 milioni di euro a partire dal secondo anno di attività.
La start-up innovativa deve essere iscritta presso il Registro delle Imprese e precisamente nella sezione speciale prevista per le start-up innovative. L’iscrizione è il presupposto anche per beneficiare della disciplina agevolativa. Per ottenere l’iscrizione è necessario indicare i requisiti previsti per qualificare la società come start-up innovativa: attività svolta, spese di ricerca e sviluppo, indicazione dei titoli di studio, esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nell’impresa, relazioni e collaborazioni con un’università e centri di ricerca ovvero investitori istituzionali e professionali, diritti di privativa su proprietà industriali o intellettuali.
I consorzi
Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. L’attività del consorzio deve dunque svolgersi nell’interesse delle imprese associate (c.d. mutualità).
Il consorzio ha come funzione minima la “disciplina” di determinate fasi delle rispettive imprese, mentre solo i consorzi con attività esterna regolano anche lo "svolgimento" di determinate fasi delle rispettive imprese.
La partecipazione al consorzio è riservata esclusivamente agli imprenditori, siano essi persone fisiche o giuridiche ed indipendentemente dall’oggetto, dalle dimensioni e dalla struttura giuridica dell’impresa. Ciascuna impresa partecipante al consorzio conserva la propria identità ed individualità, ma alcune fasi del processo produttivo (dall’acquisto delle materie prime al prodotto finito) sono disciplinate dalle regole del consorzio.
Nei consorzi con attività esterna l’organizzazione è destinata a svolgere un’attività con i terzi, implicando generalmente, la creazione di un ufficio al quale facciano capo i conseguenti rapporti giuridici.
Il consorzio con attività esterna è privo di personalità giuridica, ma è un autonomo centro di rapporti giuridici ed assume la responsabilità, garantita dal fondo consortile, dei contratti stipulati in nome proprio, assumendone anche il rischio, di natura extracontrattuale, derivante dalla gestione di un’attività imprenditoriale.
Lo scopo consortile può essere realizzato anche in forma di società commerciali (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata). In tale ipotesi l’oggetto sociale è assorbito dallo scopo consortile, ma le regole di funzionamento sono quelle societarie. Possono costituirsi anche società consortili cosiddette miste, ossia con la partecipazione anche di soci "non" imprenditori ma la cui presenza sia ritenuta strumentale alla realizzazione delle finalità consortili (ad esempio i soci "sostenitori" ovvero le associazioni rappresentative di categorie imprenditoriali).
I patti di famiglia
Nel 2006 è stato introdotto nel nostro ordinamento il "patto di famiglia".
Si tratta della possibilità per un imprenditore di gestire il passaggio generazionale della propria impresa, trasferendo ad uno o più discendenti l'azienda o le quote di partecipazione al capitale della “società di famiglia”, senza che vi possano essere contestazioni in sede di eredità.
E’ una novità importante nel sistema del diritto successorio: nel nostro Paese è infatti piuttosto diffusala presenza di imprese a carattere "familiare".
Pur incidendo notevolmente sulla sostanza della successione testamentaria dell’imprenditore, il patto di famiglia è un contratto tipicamente tra vivi, che comporta il trasferimento immediato dell’impresa di famiglia.
Il patto di famiglia deve essere stipulato per atto pubblico dal notaio a pena di nullità e vi devono partecipare coloro che sarebbero legittimari (cioè eredi che la legge prevede non possano essere esclusi, come ad esempio il coniuge e i figli) se in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore.
Il patto deve prevedere che i beneficiari assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie “compensino” gli altri partecipanti al contratto con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote riservate ai legittimari (a meno che questi non vi rinuncino in tutto o in parte).
I contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura, ossia ricevendo alcuni beni al posto del denaro; in questo caso i beni in natura assegnati a favore degli altri legittimari (non assegnatari dell'azienda) "sono imputati alle quote di legittima loro spettanti", cioè sono da considerarsi un anticipo sulla futura eredità.
All'apertura della successione dell'imprenditore alcuni nuovi soggetti possono assumere la qualifica di legittimari dopo la stipula del patto di famiglia (ad esempio, il nuovo coniuge dell’imprenditore vedovo o celibe; nuovi figli): in questo caso costoro potranno chiedere ai beneficiari del patto di famiglia il pagamento di una somma pari al valore della quota di legittima che gli spetta per legge.
Il contratto può essere sciolto o modificato dagli stessi soggetti che vi hanno partecipato:
- con un diverso contratto, stipulato sempre per atto pubblico;
- mediante recesso (se previsto nel patto di famiglia) esercitato sulla base di una "dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio"
Fonte: www.notariato.it